Ragazzi, il quotidiano Repubblica ha pubblicato un interessante articolo sulle modalità per sostenere l'esame in Romania, leggetelo con attenzione per evitare fregature e truffe
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/06/26/news/avvocati_in_romania_principale-61905733/
Oggi ho avuto il piacere di dialogare con una collega abilitata in Romania per questioni lavorative.
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/06/26/news/avvocati_in_romania_principale-61905733/
Oggi ho avuto il piacere di dialogare con una collega abilitata in Romania per questioni lavorative.
Tra le varie notizie che mi ha fornito sullo stato della giustizia in quel paese (in cui le cause hanno una durata media nettamente inferiore all'Italia) mi ha anche spiegato, su mia esplicita richiesta, le modalità per conseguire il titolo di avvocato in Romania.
La mia richiesta è nata dal desiderio di fare chiarezza, ed evitare fregature, su un percorso seguito da molti followers del blog che hanno scelto la c.d. "via rumena" per essere iscritti negli ordini italiani come "avvocati stabiliti", in virtù del D. l.vo 2 febbraio 2001,n.96.
La collega mi ha elencato i due principali requisiti:
1) stage presso un avvocato (equivalente alla nostra pratica forense);
2) esame di abilitazione da effettuarsi in un capoluogo di regione (la legge prevede espressamente che l'esame venga fatto in Romania)
Di conseguenza un italiano che volesse sostenere l'esame in Romania ai sensi della Direttiva 98/5/CE dovrebbe essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea
italiana in Giurisprudenza.
- Certificato di pratica forense legale in Italia.
- Richiesta al Ministero dell’Educazione e della Ricerca e dello Sport
di Bucarest per ottenere l’autorizzazione dell’equipollenza della laurea
Italiana nella corrispondente laurea rumena.
A questo punto non dovrà fare altro che chiedere l'iscrizione ad un ordine italiano ed attenersi alle regole stabilite dal CNF che si riportano di seguito:
"La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in
Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati
“comunitari” la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni
Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la
professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio
dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può
iscriversi nell'albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo
di avvocato.
Durante il periodo dei tre anni l’avvocato rientrerà nella categoria dei
c.d. avvocati stabiliti, e dunque:
viene iscritto in’apposita sezione dell’albo;
nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un
professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con
il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto
all’attività stragiudiziale;
per poter esercitare innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori, oltre a dover agire d’intesa con un professionista
dello Stato ospitante, deve dimostrare di aver esercitato la professione nella
Comunità europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già
esercitati come avvocato stabilito;
deve rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche dettate
dall’ordinamento italiano;
non può avvalersi del titolo di avvocato italiano;
deve sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio
dell’Ordine.
Trascorsi regolarmente i tre anni l’avvocato, se dispensato dalla prova
attitudinale, diventa integrato ossia in tutto equiparato al professionista del
Paese ospitante."
Vi invito, qualora vi fornissero informazioni diverse da quelle che vi ho dato, a chiedere adeguate spiegazioni e motivazioni in merito, ed eventualmente a segnalarle in commento al presente post per integrarlo e completarlo.
A presto