lunedì 27 agosto 2012

Dispensa Manuale Diritto Penale


Corso gratuito esame avvocato 2012/2013

In questi giorni sarà inviata ai corsisti la dispensa "Manuale diritto penale - parte prima" in cui si affronteranno argomenti relativi agli elementi oggettivi del reato.
L'idea di queste dispense di dottrina nasce dalla poca dimestichezza dei praticanti con il diritto penale teorico, molto spesso abbandonato durante la pratica.
Per coloro che intendessero aderire al progetto di Corso gratuito esame avvocato 2012/2013 cliccate qui!! Avete tempo fino al 25 settembre!!
Per maggiori informazioni potete scrivermi a forleogi@msn.com
Ecco un breve estratto della dispensa:


L’OMISSIONE.

Passando all’esame della struttura del reato omissivo, occorre in primo luogo interrogarsi sulla essenza dell’omissione.
Dottrina tradizionale ha tentato di attribuire all’omissione un’essenza fisico-naturalistica, sia pure alla stregua di differenti percorsi ricostruttivi, intesi ad identificare l’omissione rispettivamente in un’inerzia, un aliud facere o nel movimento nervoso con cui si arresta l’impulso ad agire.

Tali posizioni sono oggi state superate dalla c.d. essenza normativa dell’omissione ravvisandosene il proprium nel non facere quod debetur: l’omissione consiste quindi nel mancato compimento dell’azione possibile che il soggetto ha il dovere giuridico, non anche morale o sociale, di compiere.
Occorre distinguere tra reati omissivi propri (delicta omissiva) e reati omissivi impropri (delicta commissiva per omissionem).

L’orientamento preferibile elabora un criterio di distinzione di tipo “materiale”:

Diversamente dai reati omissivi propri integrati dal mancato compimenti di un’azione comandata dalla legge, senza ch rilevi il verificarsi dell’evento, nei reati omissivi impropri la realizzazione dell’evetno appartiene alla fattispecie, il cui nucleo essenziale consiste per l’appunto nel mancato impedimento dell’evento materiale; l’omittente assume, quindi, la veste di garante  della salvaguardia del bene protetto e risponde anche dei risultati connessi l suo mancato attivarsi.
Reati omissivi propri: si rimprovera all’omittente di non aver posto in essere l’azione doverosa, non già di non aver impedito il verificarsi degli ulteriori risultati connessi lla condotta omissiva.

Si tratta di fattispecie previste da norme di parte speciale che provvedono alla descrizione degli elementi costitutivi.
Reati omissivi impropri: se ne rinviene la disciplina nella parte generale del codice penale a mente del quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Una prima delimitazione dell’operatività della clausola di equivalenza ex art. 40 cpv c.p. è imposta dalla riferibilità della stessa alle sole ipotesi commissive di eventoo, non anche a quelle di mera condotta;
è necessario, inoltre, che si tratti di fattispecie commissive causalmente orientate, per le quali, cioè, il legislatore non pretenda specifiche modalità di condotta tali da non risultare compatibili con una realizzazione omissiva.

Gli elementi costitutivi e i criteri di identificazione della posizione di garanzia.
A monte è necessaria la violazione di un obbligo giuridico di impedire l’evento.

La prima uestione giuridica interpretativa posta dall’art. 40 cpv attiene dunque alla individuazione degli obblighi giuridici di attivarsi la cui violazione comporti responsabilità omissiva.
Sul tema la Cassazione ha statuito che tra le fonti dell’obbligo di garanzia , tali da poter fondare la responsabilità omissiva ex art. 40 co. 2 c.p., rientrano anche le fonti convenzionali, tra le quali sono da ricomprendere non solo i contratti tipici, ma anche gli atti negoziali atipici e le iniziative unilaterali assunte di fatto in assenza di un particolare obbligo giuridico.
Nel caso di assunzione consensuale ciò che rileva è l’oggettiva presa in carico.
Caso del poliziotto che aveva accompagnato volontariamente su degli slittini dei turisti, alcuni dei quali avevano sbagliato starda causandosi delle lesioni mortali.
Al poliziotto veniva contestato il reato di omicidio colposo.

I cinque requisiti dell’obbligo di garanzia sono:
1. la giuridicità dell’obbligo di attivarsi;

2. la specificità dell’obbligo di garanzia, con esclusione degli obblighi generici ed indeterminati;
3. la specificità dei soggetti beneficiari dell’altrui obbligo di garanzia;

4. la specificità dei soggetti destinatari dell’obbligo di garanzia;
5. l’esistenza di poteri giuridici impeditivi in capo al garante; la preesistenza del potere dovere impeditivo rispetto alla situazione di pericolo.

Nessun commento:

Posta un commento