giovedì 29 marzo 2012

Il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.).



di Filippo Lombardi

1. NATURA E CARATTERI STRUTTURALI DEL REATO ASSOCIATIVO.

Il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis del codice penale) è, innanzitutto, un delitto contro l’ordine pubblico, al pari del delitto di associazione per delinquere “semplice”, disciplinato dall’articolo precedente. Ciò vuol dire che il Legislatore ha scelto di realizzare una tutela anticipata dei beni giuridici afferenti ai singoli, utilizzando un bene giuridico strumentale. Tali beni giuridici servono, infatti, al fine di punire attività criminose dotate di un alto grado di lesività, come nel caso del delitto ad oggetto della trattazione. E’ poi un c.d. reato plurisoggettivo, cioè un reato a concorso di persone necessario. Presenta la caratteristica della “reciprocità”, che lo qualifica in maniera più approfondita. I reati plurisoggettivi, infatti, possono essere: unilaterali, bilaterali e reciproci. Quelliunilaterali vedono coinvolti più soggetti i quali, pur agendo per un proposito comune, mantengono le loro caratteristiche di indipendenza, come se i più soggetti utilizzassero per fini personali la moltitudine di persone e l’agire in concorso con altri. Nei reati plurisoggettivi bilaterali, invece, i soggetti agiscono gli uni contro gli altri per raggiungere fini contrastanti (come nel caso del delitto di Rissa). I reati plurisoggettivi reciproci, infine, riprendono le sfumature insite in quelli unilaterali, ma approfondiscono il legame e la collaborazione tra i soggetti coinvolti, per raggiungere il fine comune. Il reato plurisoggettivo reciproco trova quindi la sua espressione massima nel reato associativo.
Volendo quindi chiarire in sintesi le varie tipologie di reato che implicano la cooperazione di più soggetti, possiamo esemplificare come segue: concorso eventuale di persone nel reato; concorso necessario di persone nel reato (c.d. reato plurisoggettivo, di cui una particolare tipologia è il reato associativo); concorso esterno nel reato plurisoggettivo (la figura più problematica è proprio quella del concorso esterno in associazione mafiosa).
Di conseguenza sarà utile, ai fini del nostro discorso, capire cosa distingue il concorso eventuale di persone nel reato dal concorso necessario di persone nel reato. E, altresì, la differenza che intercorre tra concorso interno e concorso esterno in associazione mafiosa.


2. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - EVENTUALE E NECESSARIO.

Sulla prima questione, può dirsi che la giurisprudenza di legittimità ha definito costantemente gli elementi che devono sussistere nel reato associativo, e che lo distinguono dal concorso eventuale di persone nel reato.
Il reato associativo deve avere alcuni connotati imprescindibili: un vincolo stabile e tendenzialmente permanente, un piano criminoso indeterminato, un’organizzazione di mezzi e uomini astrattamente idonea al raggiungimento degli obiettivi, la consapevolezza di ciascuno di contribuire con la propria condotta alla sussistenza dell’associazione (innanzitutto) e (inoltre) al raggiungimento dei suoi obiettivi tramite i reati-scopo che costituiscono la linfa del piano criminoso di cui si accennava. Questa consapevolezza deve essere completata anche dalla coscienza che il proprio contributo sia un tassello dell’associazione, cioè è destinato a combinarsi in maniera conforme con i contributi apportati dagli altri associati (c.d. affectio societatis). In più, a fortificare l’idea dell’esistenza di un’associazione a tutti gli effetti, possono sussistere anche elementi di “contorno”, come ad esempio la presenza di un fondo comune per far fronte alle esigenze economiche derivanti dal mantenimento dell’associazione o la strutturazione dell’associazione col ricorso a gerarchie para-militari. Questi elementi elencati non si riscontrano, invece, nel concorso eventuale di persone nel reato, poiché questo poggia le sue basi sulla occasionalità del vincolo, sul piano criminoso ben determinato (cioè i soggetti creano un vincolo temporaneo al fine di commettere uno o più specifici reati e poi sciolgono il pactum) e sulla inesistenza di un’organizzazione definita e capillare.


3. IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA - ART. 416 BIS COD. PEN.

Per comprendere al meglio la differenza tra il concorso interno in associazione mafiosa e il parallelo concorso esterno, bisogna approfondire la trattazione circa la natura del reato associativo di stampo mafioso. La definizione di associazione di tipo mafiosoci è data direttamente dall’articolo 416 bis co. III. Esso dispone che si tratterà di tale tipo di associazione quando “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti” e, in via generale, per assumere il controllo di attività economicamente rilevanti, appalti e servizi, o ostacolare il libero esercizio del diritto di voto. La differenza rispetto all’articolo 416 è netta, in quanto l’associazione mafiosa rappresenta uno step ulteriore e più pericoloso della mera associazione a delinquere, poiché mira ad inserirsi con metodi illeciti in attività di per sé lecite, per ottenere un vero e proprio controllo sul territorio.
I caratteri fondanti l’associazione sono: l’intimidazione, l’assoggettamento e l’omertàLa prima è definibile come attività di coercizione psichica finalizzata a creare una percezione interiore della propria inferiorità in capo al destinatario, a sottomettere (e qui si nota il contenuto dell’assoggettamento) quest’ultimo alla volontà di chi intimidisce, generando il fondato timore per la propria incolumità e per quella della propria cerchia affettiva qualora il soggetto intimidito non sottostia ai dettami dell’agente o qualora agisca in maniera incompatibile con la sua volontà. L’omertà è invece inquadrabile come atteggiamento tenuto dal soggetto intimidito, in conseguenza dell’assoggettamento, e cioè il rifiuto di collaborare con l’Autorità, sia nella repressione delle attività illecite dell’associazione mafiosa, sia nel rintracciarne i membri. Il sodalizio mafioso ha come carattere oramai imprescindibile e provato il sistema gerarchico. Quando si parla di Mafia, la si identifica non a caso come Anti-Stato. A prescindere dalle critiche che a questo concetto possono essere mosse, si può notare come questo Anti-Stato si sia sempre fondato sulla presenza diforti gerarchie, di ruoli ben diversificati tra esecutori (c.d. soldati) e capi, e di logge di potere (si pensi alla c.d. “Cupola” o alla Commissione Regionale nell’ambito della mafia siciliana) che si occupavano (attualmente si sta fortificando la tesi per cui le gerarchie verticali sono state sensibilmente ridotte, e sussistono invece regolarmente controlli autonomi delle variecosche sui territori di loro pertinenza) dell’emanazione non tanto di mere direttive quanto di vere e proprie leggi (un vero e proprio sistema para-legislativo). L’esistenza della gerarchia aveva portato vari Autori a ritenere che il criterio dell’assoggettamento avesse sia un risvolto esterno, cioè nei confronti dei non associati, sia un risvolto interno, cioè nei confronti degli associati, assoggettati al rispetto dei vertici. La tesi è stata smentita proprio sulla base dell’affectio societatis, cioè la volontà di appartenere all’associazione e contribuire alla sua sussistenza e al suo progresso, la quale farebbe in modo di mantenere la parità sostanziale tra tutti gli associati e di poter considerare la gerarchizzazione successiva all’affiliazione semplicemente con organizzazione utile per i fini dell’associazione.
Altro spunto interessante riguarda il carattere dell’intimidazione. Non c’è bisogno della sua estrinsecazione materiale, cioè della sua “traduzione” in atti naturalistici e pratici. E’ sufficiente che l’intimidazione sia svolta attraverso la “fama criminale”. Ciò comporta anche un risvolto problematico in merito alle associazioni a cui fa riferimento l’ultimo comma dell’articolo 416-bis. Questo comma ci dice che la disciplina fornita ai commi precedenti si applica anche a tutte le associazioni atipiche (cioè diverse da: Cosa Nostra, ‘ndrangheta, Camorra) che ne condividano gli elementi strutturali. Si fatica, però, a pensare che la norma possa applicarsi alle associazioni atipiche “in via di costituzione”, perché non vi saranno mai l’assoggettamento e l’omertà derivanti da un’associazione che non ha ancora assunto la predetta “fama criminale”. Si dovrà perciò parlare, durante la fase costitutiva, di un’associazione a delinquere (ex art. 416 cod. pen.) che commette singoli atti di intimidazione, la quale intimidazione potrà assurgere a elemento costitutivo di reati-scopo dell’associazione (ad es., estorsione).


4. PROFILI PROBLEMATICI.

Vi sono alcuni profili problematici di risvolto pratico che possono reputarsi degni di nota, e cioè: la responsabilità dei capi, l’applicazione dell’art. 7 della L. 203/91 (aggravante del metodo o della modalità mafioso/a), e la continuazione tra reato-base (art. 416-bis) e reati-scopo.
Sul primo problema deve registrarsi una disputa tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di merito è orientata a riconoscere, sulla base di una responsabilità oggettiva, la punibilità dei capi per qualsiasi reato scopo, in quanto essa ritiene che i capi forniscano il proprio contributo ad ogni reato scopo attraverso le direttive programmatiche inerenti al sodalizio e alla sua azione. La giurisprudenza di legittimitàè, invece, contraria all’applicazione della responsabilità oggettiva, e ritiene utile diversificare le attività dell’associazione tra atti di essenza e reati-scopo. Gli atti di essenza sono inerenti al mantenimento in vita dell’associazione, e si ritiene che ogni atto di questo tipo sia riportabile sotto l’alveo delle direttive programmatiche dei capi, e perciò imputabili anche ad essi. Per quanto concerne i reati-scopo, invece, bisognerà valutare in concreto il contributo causale dei capi (ad esempio, l’istigazione a compiere un omicidio) e questo contributo potrà essere presunto solo nel caso in cui si rilevi che le direttive programmatiche contenevano in nuce dei riferimenti apparentemente generali ma che in realtà non avrebbero potuto che essere concretizzati attraverso modalità specifiche cristallizzatesi nei reati-scopo.
Il problema della continuazione si atteggia in modi diversi a seconda dei reati che consideriamo di volta in volta implicati in essa. Nulla quaestio sulla configurabilità della continuazione tra reato di associazione mafiosa e reati-scopo. Essa sarà possibile, e chi scrive ritiene inapplicabile al reato di associazione mafiosa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.2 c.p. (connessione teleologica, l’aver commesso il reato al fine di eseguirne o occultarne un altro) in quanto si violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale, poiché la caratteristica della “finalità di commettere delitti” è già insita nel comma III dell’art. 416-bis. Problema interpretativo sorge, invece, per quanto concerne la continuazione tra più episodi di associazione mafiosa (cioè tra più reati base). Il problema si origina dal fatto che l’associazione mafiosa è punita come reato permanente, e di conseguenza alla consumazione del reato non segue immediatamente (come succede nei reati istantanei) il venir meno dello stato di antigiuridicità, il quale, anzi, prosegue fino allo scioglimento concreto del sodalizio. A ben vedere, però, la continuazione potrà aversi in due casi. Il primo caso riguarda il soggetto che commetta il delitto di associazione mafiosa, venga condannato alla reclusione e, durante la reclusione o dopo di essa, torni ad essere associato. Il secondo caso si potrebbe avere, secondo chi scrive, quando l’associato tiene un comportamento evidente e certo che testimonia il suo distacco dall’associazione (il soggetto cioè prende le distanze dal sodalizio e priva quest’ultimo del suo ordinario apporto), per poi reinserirvisi successivamente. Questa seconda ipotesi è certamente quella meno probabile, in quanto l’associazione mafiosa si caratterizza proprio per un principio chiave: l’eliminazione del dissidente, e quindi risulta fantasioso che l’allontanamento dal sodalizio si verifichi in maniera diversa rispetto ad una situazione di detenzione in carcere.
Riguardo all’aggravante di cui all’art. 7 della legge 203 del 1991, essa risulta applicabile quando un delitto punito con una pena diversa dall’ergastolo sia compiuto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis o al fine di agevolare l’associazione di cui allo stesso articolo, e causa un aumento della pena prevista per quel delitto, da un terzo alla metà. Si discute se questa aggravante sia applicabile, oltre che ai soggetti esterni all’associazione, anche agli associati. Opinione maggioritaria consente l’applicazione dell’aggravante, non solo ai soggetti esterni che attuano il concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche agli associati, ove non si tratti di delitti-scopo bensì di delitti che l’associato compie per fini personali avvalendosi del suo particolare status. Particolare ipotesi di possibile contestazione dell’aggravante è quella relativa al“finto” affiliatocioè a chi, senza essere effettivamente inserito nell’associazione, spenda il nome del (presunto) clan di appartenenza per intimidire, ad esempio, durante un tentativo di estorsione. E’ bene ricordare che l’aggravante predetta rappresenta, insieme a quella della “finalità di terrorismo”, una circostanza che squalifica ogni attenuante esistente. Vale a dire che le eventuali attenuanti in concreto presenti, saranno svalutate durante l’opera di bilanciamento nel concorso eterogeneo di circostanze, e saranno disapplicate, in favore dell’applicazione delle sole aggravanti


5. CONCORSO "INTERNO" E CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA.

Ultima valutazione va fatta per quanto concerne la differenza tra concorso "interno" e concorso esterno in associazione mafiosa.
Il concorso interno vede il soggetto ben inserito nei ranghi dell’associazione. Ciò significa che egli opera nell’interesse del gruppo, o meglio, fa proprio il fine che contraddistingue l’associazione. Si riconosce come membro, ed è riconosciuto come tale dall’intero sodalizio criminale. E abbina a queste caratteristiche un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, idoneo al mantenimento in vita dell’associazione e al suo sviluppo tramite i delitti-scopo. Come rispetto ad ogni reato associativo, anche rispetto al delitto di associazione di stampo mafioso può aversi un concorso esterno. Il soggetto (concorrente esterno) deve apportare un contributo dotato delle stesse caratteristiche poc’anzi evidenziate, ma deve rimanere al di fuori dell’associazione. Questo avviene, in generale, quando ricorrono alcuni presupposti, quali: il mancato riconoscimento come membro del sodalizio da parte degli altri membri, il contributo occasionale e non costante, il do ut des, ovvero un momento di collaborazione tra il soggetto e l’associazione, laddove si possa facilmente intuire che il fine principale sia lo scambio di favori, cioè l’incontro e l’intersecazione estemporanea dei fini di due soggetti che rimangono distinti (il concorrente esterno e l’associazione come ente unitario).

2 commenti:

  1. PRESTO FAREMO SAPERE DEI TANTISSIMI OMICIDI CHE MARINA BERLUSCONI E SILVIO BERLUSCONI, NEGLI ULTMI DECENNI, HAN ORDINATO DI FARE " A CHI ERA LORO SCOMODO" VIA PROPRIE, SIA PRIVATE, CHE PUBBLICHE... NUOVE OVRA, GESTAPO E DINA ( OMICIDI "CON MASCHERINA"... OMICIDI TRAVESTITI DA FALSISSIMI INCIDENTI, SUICIDI E MALORI, MA VI ASSICURO, ASSOLUTI OMICIDI SI .. PER NON DIRE DELLE STRAGI, ATTRAVERSO LE QUALI HAN SPAPPOLATO GIOVANNI FALCONE, PAOLO BORSELLINO, E DOZZINE DI UOMINI E DONNE DI SCORTA O INNOCENTI PASSANTI, TALOLTA, PURE INFANTI). DI CERTO, LA MEGA LAVA SOLDI MAFIOSI, "LESBICONA DI TIPO DEPRAVATO ED OCCULTO... DI CUI PARLANO CHIARAMENTE LE PORNOSTAR SIMONA PREMOLI, MARIA GRAZIA CRUPI E SARA TOMMASI".... NONCHE' SUPER FALSIFICA BILANCI, LADRONA, ANZI, LADRO-NAZISTA E MASSO-NAZISTA .. MARINA BERLUSCONI.. DOVREBBE ANDARE IN GALERA E SUBITO! NON SU WIKIPEDIA!!!!!! TUTTI I BERLUSCONI DOVREBBERO ANDARE IN GALERA E SUBITO. SPECIE QUELLI DI PRIMA E CRIMINALISSIMA FAMIGLIA. SONO MILIARDI DI VOLTE PEGGIO DEI TANZI E LIGRESTI, ESSENDO CHE FANNO AMMAZZARE E SPESSISSIMO, PURE, A DIFFERENZA, AD ESEMPIO, DEI TANZI. LA LAVA SOLDI DI COSA NOSTRA, CAMORRA, NDRANGHETA, MAFIE DI MEZZO MONDO, "LESBICONA DI TIPO DEPRAVATO ED OCCULTO", NONCHE' NAZISTA, ANZI, MASSO-NAZISTA MARINA BERLUSCONI, USA, NON PER NIENTE, AL MOMENTO, L'OMICIDA, DICIAMO MEGLIO, "IL SUICIDATORE ( DI DAVID ROSSI DI MONTE PASCHI, MA NON SOLO)", IL GIA' VARIE VOLTE IN GALERA, PAOLO BARRAI ( BLOG MERCATO "MERDATO" LIBERO), A LUGANO, X LAVARE CASH ZOZZISSIMO, CHE PIU' ZOZZO NON SI POTREBBE! PRESSO FINTER BANK LUGANO... NE APPROFONDIREMO PRESTISSIMO.. INFATTI, A PROPOSITO DI QUEST'ULTIMO..

    OCCHIO ALL'ASSASSINO, LAVA SOLDI ASSASSINI, GIA' DIVERSE VOLTE CONDANNATO AL CARCERE: PAOLO BARRAI (BLOG MERCATO "MERDATO" LIBERO)... COME ANCHE .. PAOLO BARRAI LAVANTE SOLDI OMICIDA DI COSA NOSTRA, CAMORRA, NDRANGHETA... COME PURE PAOLO BARRAI RICICLANTE SOLDI RUBATI O FRUTTO DI MEGA MAZZETTE DI LL = LEGA LADRONA, PDL = POPOLO DI LADRONI, LIGRESTI MAFIOSO, BERLUSCONI MAFIOSO, NAZISTA, PEDOFILO, LADRONE ED ASSSASSINO ( PUR SE GLI OMICIDI DELL'ASSASSINO SILVIO BERLUSCONI.. SONO " OMICIDI CON MASCHERINA" DI CUI PRESTO SCRIVEREMO GIORNO E NOTTE.. ALIAS OMICIDI CON MASCHERINA ... DI FINTO SUICIDIO, FINTO MALORE, FINTO INCIDENTE)!!!

    LEGGETE, PLEASE, QUESTO SCIOCCANTE COMMENTO SU TRUFFATORE, MEGA LAVA SOLDI MAFIOSI, CAMORRISTI, NDRANGHETISTI, RUBATI E/O FRUTTO DI ENORMI MAZZETTE DI LL = LEGA LADRONA E PDL = POPOLO DI LADRONI, COME PURE, VI ASSICURO, MANDANTE DI OMICIDI: PAOLO BARRAI (VARIE VOLTE IN CARCERE E NON SU WIKIPEDIA). LEGGETE, PLS, E POI, IO, PIERO BARAGETTI DI VIA HAUSSMAN 11/A PRESSO LODI, PURE TRUFFATISSIMO DA CRIMINALE EFFERATO PAOLO BARRAI, MI SCATENERO'. SI, MI SCATENERO´!!!

    CIAO DI NUOVO, SONO PIERO BARAGETTI DI VIA HAUSSMAN 11/A IN LODI, E SONO STATO RAGGIRATO, MI HAN FATTO PERDERE PURE LE MUTANDE, VIA LADRATE, INCOMPETENZE E PRESE IN GIRO, PRESSO MALAVITOSA, MEGA LAVA SOLDI MAFIOSI, LADRONA, CRIMINALISSIMA BSI ITALIA SRL DI VIA SOCRATE 26 MILANO. IN MANO A TOPO DI FOGNA MALAVITOSO VINCENZO BARRAI, ABITANTE IN VIA PADOVA 282 A MILANO E NATO A MILANO IL 3.5.1938. ED ANCOR PIU', IN MANO A SUO BASTARDO FIGLIO AVANZO DI GALERA, GIA' 3 VOLTE IN CARCERE, PARREBBE, ANZI, DI CERTO, PURE PEDOFILO PAOLO BARRAI!

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  2. Gruppo di risparmiatori truffati da criminale Paolo Barrai. Da incapace, delinquente, ladro e vigliacchissimo Paolo Barrai di Mercato Libero (malavitoso spietato, nato a Milano il 28.6.1965 e, prima di ora, scappare come un ratto vile, in Svizzera, facente sue mega delinquenze in cravatta, da Via Ippodromo 105 Milano).

    Ciao, sono Antonella di Milano, e faccio parte di un foltissimo gruppo di clienti truffati dall'assolutamente criminale Paolo Barrai di Mercato Libero. Costui è davvero uno spietato delinquente. A tutti noi, uniti ora in una associazione ” risparmiatori truffati dal criminalissimo Paolo Barrai di Mercato Libero ” e siamo gia’ in cinquanta, dico, cinquanta", di tutta Italia e Svizzera, ci fece andare corti ( al ribasso) sul mercato azionario italiano a inizio marzo 2009. Abbiam perso quasi tutti tra il 50 e il 90 per cento dei nostri investimenti. E quando lo telefonavamo per chiedere semplicemente che fare, mentre il mercato saliva rapidissimamente, egli, come un vile ratto, scappava, si faceva sempre negare al telefono. Mandavamo e mails, nessuna risposta. Citofanavamo agli uffici di ultra truffatrice, ultra malavitosa, ultra ladrona Bsi Italia Srl di Via Socrate 26 a Milano di suo padre Vincenzo Barrai, ci vedeva dalla telecamera e nemmeno ci rispondeva.Nemmeno ci apriva il cancello di entrata. Io non sto offendendo, sto dicendo la mera verità. E fra poco la faremo sapere a fior fior di Tribunali di mezza Italia. Che i delinquenti ti debbano fare fessa, e pure non permettano replica, no eeeee. Il neofascismo e la mafia del criminale, del delinquente, del ladro, del truffatore, del professionalmente incapacissimo Paolo Barrai di Mercato Libero alias Mer-d-ato Libero, a noi non fa nessuna paura. Una truffata dal malavitoso falso e vigliacco Paolo Barrai di Mercato Libero. Antonella di Milano. PS Mi ha bruciato 700.000 euro. Tutto quello che avevo. Ma a tanti altri ha bruciato 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 milioni di euro. Facendo comprare il gas naturale a 5$ e passa, che in poche settimane crollava a 2$. Senza che lui prendesse telefonate, rispondesse ad emails. Senza dare indicazione alcuna a noi clienti terrorizzati! Come uno struzzo, che dalla paura e coscienza di essere incapacissimo a livello di fiuto per investimenti, mette la testa sotto la sabbia. Paolo Barrai, oltre ad essere il peggiore consulente per investimenti borsistici o di qualsiasi altro tipo, ove inesorabilmente sbaglia sempre, ove mai, mai e ri mai ne azzecca mezza, è un irresponsabile, codardo, ladro, truffatore, criminale, falsissimo. E mi dicono che ha pregressi, pure varie condanne al carcere. Aaa, ad averlo saputo prima e non essermi fidata della Lega Nord, di cui ero parte, e che mi ha messo in contatto con sto brucia tutti i risparmi e super truffatore. Ora mi son sfogata qui. Presto lo ri faró in fronte a polizia, carabinieri, magistrati, giudici! E con me, almeno altre 50 persone! Oooo!! Non cascateci, ne scrivo proprio per questo, via dal criminale, delinquente, ladro, truffatore, professionalmente incapacissimo Paolo Barrai di Mercato Libero!!!!! BASTA ANCHE CON STA LEGA LADRONA CAPACE SOLO DI ACCUMULARE MAZZETTE DI FINMECCANICA E GHEDDAFI, PER CENTINAIA DI MILIONI DI EURO! CAPACE SOLO DI FREGARE TONNELLATE DI SOLDI VIA QUOTE LATTE E RIMBORSI ELETTORALI! E POI METTERE TUTTO ALL'ESTERO, PRESSO CRIMINALISSIMA FINTER BANK LUGANO DI MALAVITOSI IN CRAVATTA FILIPPO CRIPPA E GIOVANNI DEI CAS (MA DI CERTO NON SOLO), PROPRIO ATTRAVERSO QUESTO COLLETTO VERMINOSO, DA RINCHIUDERE IN GALERA E SUBITO, DI PAOLO BARRAI ( CHE OLTRE A RICICLARE SOLDI DI LL, LEGA LADRONA E PDL, POPOLO DI LADRONI, PRESSO FINTER BANK LUGANO, CI RICICLA ANCHE CASH ASSASSINISSIMO DI MAFIA, CAMORRA E NDRANGHETA)! FRA L'ATRO, PURE NOTO PEDERASTA PAOLO BARRAI DI MERCATO LIBERO: CHE SODOMIZZA I FIGLI COSTANZA BARRAI E RICCARDO BARRAI DA QUANDO NATI, COME BEN SANNO TUTTI, IN VIA IPPODROMO 105 A MILANO, OVE VIVONO!!!

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