mercoledì 5 ottobre 2011

Legittima difesa (Art. 52 c.p.)

Appunti di diritto penale
Art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
La scriminante in questione è da considerare manifestazione del principio di autotutela privata consentita dall’ordinamento, in deroga al monopolio statuale dell’uso della forza, nei casi in cui, in presenza di un’aggressione contro beni individuali, l’intervento pubblico non possa essere tempestivo e dunque efficace.
Elementi costitutivi
1. Una situazione aggressiva.
2. Una reazione difensiva.
Entrambi gli elementi sono connotati da rigide condizioni.
La situazione aggressiva.
 Tale situazione è delineata dal legislatore in termini di pericolo attuale di un offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui.
E’ necessario in primo luogo che il pericolo sia eziologicamente riconducibile ad una condotta umana, che può essere tanto attiva che omissiva. Non necessariamente deve trattarsi di una condotta colpevole e dunque sorretta da dolo o colpa.
E’ un offesa non iure e non già contra ius.
Deve considerarsi ingiusta anche l’offesa incolpevole quale quella proveniente da soggetti non imputabili, o immuni, da chi versa in stato di necessità o in stato di legittima difesa eccedendone i limiti.
Nell’ipotesi di legittima difesa reciproca per stabilire quali dei due contendenti potrà usufruire della scriminante in questione dovrà adottarsi un criterio cronologico, ascrivendo carattere di ingiustizia all’azione iniziale e scriminando la condotta successiva.
Oggetto dell’aggressione può essere qualunque diritto, da intendersi come situazione soggettiva giuridica attiva.
Soggetto passivo dell’offesa può essere non solo l’autore della reazione difensiva ma anche un terzo, ricorrendo in questo caso la figura del soccorso difensivo.
Perché sussista la scriminante in questione non è necessario che la situazione aggressiva si sia interamente realizzata, bastando il pericolo della sua realizzazione, ossia l’elevata probabilità della realizzazione dell’evento lesivo:
attualità del pericolo: 1. Imminenza (pericolo incombente al momento del fatto).
                                      2.Persistenza (aggressione iniziata non si è ancora conclusa).
Difetterebbe il requisito dell’attualità del pericolo nei reati abituali, ove la reazione intervenisse negli intervalli dei singoli episodi offensivi, potendo in tali casi ricorrersi efficacemente alla tutela statuale.
Sebbene l’art. 52 c.p. non lo indichi espressamente la giurisprudenza afferma costantemente l’inapplicabilità della scriminante in questione nei casi in cui l’agente si sia volontariamente messo nella situazione di pericolo.
La reazione difensiva.
Necessità di difendersi: il pericolo non può essere evitato se non reagendo contro l’aggressore;
Possibilità di fuga: la valutazione sulla possibilità di fuga, che escluderebbe la scriminante va effettuata in relazione agli interessi in gioco, escludendo la rilevanza della possibilità di fuga solo quando si verrebbe a provocare a sè o ad altri un danno maggiore rispetto a quello derivante dalla reazione lesiva.
Proporzione: la reazione difensiva deve essere infine proporzionata all’offesa minacciata. Il raffronto deve essere svolto tra le offese comparate tenendo conto dei beni su cui le stesse incidono.
Beni omogenei: è sufficiente confrontare l’intensità dell’offesa;
Beni disomogenei: si deve fare ricorso alla gerarchia dei valori dell’ordinamento giuridico e poi al grado di intensità dell’offesa.
Il requisito della proporzione va valutato con un giudizio ex ante mettendo al raffronto non le offese rispettivamente subite ma quelle che l’aggredito poteva ragionevolmente temere dall’aggressore con quelle da lui prodotte al suo antagonista.
La nuova ipotesi di legittima difesa di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p.
Proprio sul requisito della proporzione è intervenuta la legge 59 del 2006 con cui sono stati inseriti nel corpo dell’art. 52 due nuovi commi:
“nei casi previsti dall’art. 614, 1 e 2 comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o l’altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione;
 la disposizione di cui al 2 comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
La natura della nuova scriminante:
a) ipotesi speciale: elemento di specialità è costituito dalla riconsiderazione del requisito della proporzione, presunta nell’ipotesi in cui il reato sia commesso all’interno di un determinato contesto (la violazione di domicilio).
Nuova causa di giustificazione: i due requisiti di liceità speciale non hanno nulla a che vedere con la legittima difesa di cui al primo comma.
Si tratta in particolare del riconoscimento a priori di una facoltà legittima in capo al soggetto, presente in determinati luoghi e detentore dell’arma.
Presupposto oggettivo: La violazione di domicilio.
Natura doppiamente propria: legittima presenza sul luogo, legittima detenzione dell’arma.
Tutela della propria o altrui incolumità: tale espressione dev’essere riferita all’ambito individuale in particolare ai beni della vita e dell’integrità fisica dei singoli e determinati individui.
Quanto alla tipologia dei beni tutelati si dibatte se debbano ricomprendersi anche le libertà individuali (è preferibile la posizione estensiva).
I beni propri o altrui: solo nel caso in cui il soggetto debba difendere i beni patrimoniali, ha l’onere di provocare la desistenza dell’aggressore, facendoli percepire la potenzialità di un’offesa difensiva.
Pericolo di aggressione: non è un duplicato del pericolo attuale previsto dal primo comma. La dottrina maggioritaria è orientata nel ritenere che attraverso tale requisito, il legislatore abbia voluto fare riferimento all’ipotesi in cui, a seguito di un pericolo attuale di offesa a beni patrimoniali, dopo l’invito a desistere, si verifichi un pericolo di aggressione alla persona, sebbene non  attuale.
In questo modo il legislatore avrebbe autorizzato la vittima ad agire in via anticipata.
Precisazioni della giurisprudenza.
Secondo la Cassazione la modifica in questione ha riguardato solo il concetto di proporzionalità fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.
Secondo la Corte non è più ammesso da parte del giudice la messa a confronto dei beni giuridici oggetto dell’offesa e della difesa e dei mezzi utilizzati.
Ciò, però, non comporta anche il venir meno del sindacato del giudice sugli ulteriori requisiti del primo comma e cioè la attualità dell’offesa ingiusta e la inevitabilità della difesa.
In particolare con riferimento a tale ultimo presupposto, la reazione è necessaria quando è inevitabile, vale a dire non sostituibile da un’altra meno dannosa, sempre secondo una valutazione ex ante.  

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